
Aggiornamento EUDR: gli ultimi sviluppi e cosa potrebbero significare per te
Mancano meno di sei mesi all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE sulla deforestazione, ecco cosa c'è da sapere

Ad aprile, la Commissione europea ha pubblicato materiale aggiornato per aiutare gli operatori e rivenditori a comprendere meglio i loro obblighi ai sensi dell'EUDR. La nuova versione 4 delle FAQ sull'EUDR contiene importanti chiarimenti, ad esempio, sulle disposizioni relative al periodo transitorio, agli obblighi degli operatori a valle, al ruolo dei numeri di riferimento EUDR e alle reimportazioni nell'UE.
Ulteriore aiuto aggiornato
Oltre al nuovo documento FAQ, la Commissione europea ha anche pubblicato un documento di orientamento aggiornato che fornisce una visione completa degli obblighi, delle tempistiche e delle aspettative del sistema sia per gli operatori che per i rivenditori.
Nel frattempo, l'associazione europea che rappresenta l'industria cartaria, Cepi, ha pubblicato le proprie linee guida aggiornate , con l'obiettivo di presentare una comprensione comune degli obblighi derivanti dall'EUDR e suggerire approcci efficienti per implementarlo lungo la catena del valore della cellulosa e della carta.
Principali chiarimenti della Commissione europea
La Commissione ha confermato che gli operatori a valle non PMI devono accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte. A tal fine, possono verificare la validità degli RN (compresi i VN) ricevuti dai loro fornitori diretti e rivedere le informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS). Dovrebbero quindi inviare il proprio DDS facendo riferimento a tali record a monte.
I dati di geolocalizzazione sono necessari solo all'origine e successivamente referenziati tramite RN/VN. Le autorità competenti avranno sempre pieno accesso a tutti i dati DDS.
Inoltre, secondo la precedente FAQ 3.4 dell'EUDR, gli operatori a valle non PMI e gli operatori non PMI che devono solo accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza, non sono tenuti a raccogliere le informazioni richieste dall'articolo 9 dell'EUDR. (Un DDS include una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza, il che implica che le informazioni richieste dall'articolo 9 dell'EUDR sono state raccolte dall'operatore a monte.)

Il periodo transitorio dell'EUDR: cosa si applica fino a dicembre?
L'EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma verrà applicato solo dal 30 dicembre di quest'anno. Durante l'attuale periodo transitorio, gli operatori e i rivenditori non sono tenuti a presentare i DDS o i numeri di riferimento per il legname raccolto nell'UE. Ciò include la pasta di legno e i prodotti di carta derivati da tale legno.
Questa fase di transizione è particolarmente importante per i proprietari di foreste private non industriali e per le PMI a monte che hanno bisogno di tempo per adattare i loro sistemi.
Una volta entrato in vigore il regolamento, il legno raccolto e lavorato in paesi extra UE deve essere conforme all'EUDR.
Sappi Europe & EUDR: tempistica e preparazione
Tutte le cartiere di Sappi Europe saranno pienamente conformi all'EUDR entro il 30 dicembre 2025.
Nel frattempo, stiamo attualmente testando i dati EUDR e i flussi di lavoro del sistema nelle piattaforme live e di formazione TRACES. Anche la generazione di RN (Numero di Riferimento) da fornitori di cellulosa non UE è già in corso.
L'implementazione completa di TRACES Live è prevista entro ottobre/novembre di quest'anno (in base alla disponibilità del sistema). Nel frattempo, continuiamo a collaborare a stretto contatto con i nostri fornitori e clienti di legno e cellulosa per garantire la piena tracciabilità e conformità.
Test e collaborazione con i clienti
Oltre a testare i sistemi e le procedure informatiche EUDR di Sappi insieme ai nostri fornitori, abbiamo invitato i nostri clienti a testare le nostre soluzioni EUDR per garantirne la compatibilità. Estenderemo i nostri casi di test interni ai clienti il prima possibile. Una parte importante dei test riguarda le funzionalità, l'affidabilità, la reattività e la stabilità complessiva del sistema TRACES.
Numeri di riferimento EUDR: tracciabilità nella pratica
Ogni invio DDS tramite TRACES genera un RN univoco di 14 cifre. Queste RN sono richieste nella documentazione doganale e collegano ogni prodotto alla sua foresta di origine. Sappi Europe fornirà un numero di riferimento (RN) per specifica di ogni spedizione.
Ci sono tre opzioni di consegna per gli RN...
- E-mail automatizzata sotto forma di file PDF + CSV con tutti i dati chiave
- Portale e-commerce (dal 2026)
- Trasmissione EDI – basata sullo standard papiNet
La due diligence Sappi e voi
L'attuale sistema di dovuta diligenza di Sappi Europe sarà esteso per coprire i nuovi requisiti EUDR, in particolare gli articoli 8 (dovere di diligenza) e 9 (obblighi di informazione).
Forniremo a tutti i nostri clienti informazioni rilevanti per l'EUDR sul nostro sistema e sulle nostre procedure di due diligence, che dovrebbero essere disponibili sul nostro sito web e su richiesta.